Acque potabili: introdotto un nuovo limite per il cromo

donna tiene bicchiere acqua computer

Il 30 giugno 2020, con il Decreto Ministeriale (DM) Salute del 14 febbraio 2020 (1), entra in vigore il DM 14 novembre 2016 che modifica l’allegato I del Dlgs 31/2001 sui parametri chimici per la qualità delle acque destinate al consumo umano inserendo un nuovo limite per il cromo esavalente (2).

Come altri elementi anche il cromo presenta in natura più forme ioniche, le due più comuni sono il cromo trivalente e il cromo esavalente; quest’ultima forma è tossica, inserita nel gruppo 1 dallo IARC (3), e può provocare irritazione, ulcerazioni del naso, problemi respiratori, eruzioni cutanee, indebolimento del sistema immunitario e danni allo stomaco, fegato e polmoni (4).

In un report del 2014, l’EFSA aveva affermato che c’erano scarse preoccupazioni per l’assunzione di cromo esavalente con la dieta, precisando però come tali stime fossero limitate per via dei pochi dati esistenti (5).

Attualmente le norme in materia ambientale prevedono per “le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile” il valore limite di 50 µg/l per il cromo, inteso come cromo totale, e per le “acque sotterranee” una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l per il cromo esavalente, valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio (6).

Con l’entrata in vigore del nuovo decreto si introduce invece una netta distinzione tra cromo totale ed esavalente anche nel caso delle acque superficiali. Come riporta il Ministero della Salute nel 2016, i livelli di cromo totale nelle acque italiane sono inferiori al valore di 50 µg/l e, nella maggior parte dei casi non superano i 10 µg/l; solamente in un limitato numero di situazioni locali, perlopiù in Italia settentrionale, le risorse idriche contengono cromo, anche in forma esavalente, a livelli relativamente più elevati e per questo vengono rinnovati i sistemi di trattamento delle acque (4). A questo scopo, nelle acque destinate al consumo umano entra in vigore il limite di 10 µg/l per il cromo esavalente (1).

  1. Ministero della Salute (2020). Posticipo dell’entrata in vigore del decreto 14 novembre 2016, concernente «Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”».
  2. Ministero della Salute (2016). Decreto 14 novembre 2016 Modifiche all’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita’ delle acque destinate al consumo umano».
  3. IARC (2020). List of Classifications. Agents classified by the IARC Monographs, Volumes 1–125. [Cited 2020 Jun 29].
  4. Ministero della Salute (2016). Acque potabili – parametri. Cromo.
  5. EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). (2014). Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of chromium in food and drinking water. EFSA Journal, 12(3), 3595.
  6. Presidente della Repubblica. Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. “Norme in materia ambientale”.